Domande Frequenti

QUESITI PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONI

Il format delle schede è scaricabile nella sezione Tutorial Autocertificazione. Nella scheda Autocertificazioni sono presenti le schede messe a disposizione da alcuni produttori.
Per questi apparecchi occorre inserire in “identificativo” il codice identificativo dell’apparecchio; in “ultimo titolo rilasciato” il codice presente sull’attestato di sospensione, senza spaziature.
Si è possibile. ADM inserirà sul portale una sezione dove mensilmente si potrà caricare un file con le variazioni di ubicazione delle macchine.
È stata predisposta una news sia lato utente sia lato uffici in cui si fa presente che poiché l’ISI comincia a decorrere dal momento in cui viene rilasciato il nulla osta, inserendo l’ubicazione dell’apparecchio in magazzino si può richiedere la stampa e il rilascio del nulla osta in un momento successivo e cioè allorchè si vorrà mettere in esercizio l’apparecchio. Ciò significa che chi vuole mettere subito in esercizio l’apparecchio ne richiede subito la stampa e il rilascio che verrà, pertanto, rilasciato dall’ufficio prima del 28 febbraio (a meno che non lo si richieda proprio l’ultimo giorno, nel qual caso qualche giorno dovrà passare, perché va inizializzato e spedito da Sogei agli uffici  il dispositivo di sicurezza (RFID). Chi invece vuole mettere in esercizio l’apparecchio in un secondo momento, non dovrà fare altro che evitare di richiedere stampa e rilascio. L’autodichiarazione, però, dovrà essere giocoforza fatta entro il 28 febbraio.
Ad ogni apparecchio viene assegnato un codice identificativo univoco se l’apparecchio non lo possiede già.
Nel dettaglio:
Richieste di autocertificazione:
  • agli apparecchi meccanici presenti nelle autocertificazioni non avendo un identificativo univoco già definito ne viene generato uno all’esito.
  • Agli apparecchi ante 2003 avendo già un codice identificativo non ne viene assegnato uno nuovo, continua ad essere identificato dal codice definito con la normativa precedente (dichiarato nella richiesta di autocertificazione).
Richieste di nuovi nullaosta di distribuzione:
Ad ogni apparecchio presente in una richiesta viene assegnato un codice identificativo univoco;
Richieste di nulla osta sostitutivi per apparecchi certificati a vecchie regole:
Agli apparecchi certificati a vecchie regole ed in possesso di un nulla osta di esercizio o un attestato di sospensione per i quali si richiede un nullaosta sostitutivo non viene assegnato uno nuovo codice identificativo, continua a valere il codice assegnato con la normativa precedente ( dichiarato nella richiesta).
Richieste di nuovi nulla osta di esercizio:
Le richieste di nuovi nulla osta di esercizio non definiscono mai un nuovo identificativo per l’apparecchio.
Va bene inserire la ragione sociale di una ditta non più esistente. Dal sistema è stato eliminato il blocco alla partita IVA e alla ragione sociale del produttore. Qualora il produttore sia estero viene richiesta solo la denominazione e la nazionalità, non si entra nel merito di quanto dichiarato.

QUESITI OMOLOGAZIONI
ORGANISMI DI VERIFICA

La certificazione è direttamente collegata al tipo di nulla osta rilasciato e, di conseguenza, al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti. Se si rilasciasse un’unica certificazione si potrebbe richiedere un titolo autorizzatorio per una qualsiasi delle tipologie di apparecchi e, quindi, assoggettare l’apparecchio ad un’imposta o un’altra senza possibilità di controllo preventivo da parte degli uffici. E’ necessario chiedere più omologhe a seconda delle configurazioni delle macchine.
Il TULPS definisce, per gli apparecchi 7A, il premio come “consistente in prodotti di piccola oggettistica, non controvertibile in denaro o scambiabile con premi di diversa specie, il cui valore non è superiore a venti volte il costo della partita”. Con la dicitura “altri oggetti che inducano un’aspettativa di vincita al giocatore” dell’art. 3, comma 1, lett. m) non ci si riferisce agli oggetti di modico valore consentiti per gli apparecchi 7A ma ad altre tipologie di oggetti quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gratta e vinci, banconote, rotoli di tagliandi, ecc…
I concetti di “ordine pubblico”, “buon costume”, “contenuto osceno” e “contenuto violento” sono soggettivi ed evolvono nel tempo. Tale evoluzione è contrassegnata da molteplici pronunce giurisprudenziali, anche della Cassazione, che ne adeguano il concetto al “comune sentire” e a cui gli OdV devono fare riferimento nel valutare il rispetto del requisito richiesto. Nel verificare il requisito, l’OdV dovrà tener conto anche dell’eventuale classificazione PEGI esistente per il gioco.
I giochi affidati in concessione da ADM sono tutti riportati nel sito internet istituzionale, pertanto, l’OdV dovrà valutare se l’apparecchio da verificare riproduce le grafiche e le modalità di funzionamento dei giochi suddetti.
L’apparecchio può avere dispositivi di visualizzazione non interattivi in grado di visualizzare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le regole del gioco, il tempo rimanente per l’esecuzione della partita, la disposizione dei premi contenuti all’interno dell’apparecchio, ecc…. Tali dispositivi possono essere presenti esclusivamente per facilitare le operazioni di gioco.

Il TULPS definisce, per gli apparecchi 7A, il premio come “consistente in prodotti di piccola oggettistica, non controvertibile in denaro o scambiabile con premi di diversa specie, il cui valore non è superiore a venti volte il costo della partita”.
Con la dicitura “altri oggetti che inducano un’aspettativa di vincita al giocatore” dell’art. 3, comma 1, lett. m) non ci si riferisce agli oggetti di modico valore consentiti per gli apparecchi 7A ma ad altre tipologie di oggetti quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gratta e vinci, banconote, rotoli di tagliandi, ecc…

La situazione descritta non rappresenta un utilizzo esclusivo da parte del produttore della scheda di gioco bensì un utilizzo condiviso tra programmazione della scheda di gioco e periferiche per lo svolgimento del gioco. In tale caso è sufficiente verificare che i dispositivi periferici non in grado di eseguire boot non consentano di eseguire azioni ad uso esclusivo del produttore della scheda di gioco.
Nelle Linee Guida, al par. 10.1, è indicato che il costo partita può assumere valori diversi compresi tra l’importo minimo e quello massimo previsti per la tipologia di apparecchio in questione. I parametri di gioco come il costo partita possono essere modificati da menu di servizio purché rispettino i limiti previsti dalla normativa vigente, siano accuratamente descritti nella documentazione e il costo partita impostato sull’apparecchio sia chiaramente riportato al giocatore.
La classificazione cui fa riferimento l’art. 3, comma 1, lettera e) si riferisce a quella eventualmente già rilasciata, per l’apparecchio in questione, da parte di organismi internazionali deputati al rilascio della classificazione PEGI o sistema equivalente. In tale caso l’OdV dovrà verificare il rispetto del requisito così come indicato nelle linee guida al par. 3.1 (facendo riferimento sia all’età che ai contenuti). Se l’apparecchio è stato classificato senza indicare i descrittori di contenuto andrà verificato il requisito facendo riferimento solo all’età. L’aggiornamento dell’apparecchio presuppone una nuova verifica da parte dell’OdV così come disciplinato all’art. 11, comma 5.
Come descritto nelle linee guida al par. 3, salvo quanto previsto al punto 5.2.d., eventuali azzeramenti di classifiche possono avvenire solo a seguito di un intervento di manutenzione straordinaria dell’apparecchio che deve sempre essere inserito nel registro delle manutenzioni.

I message digest (ovvero il risultato dell’algoritmo di hashing applicato a codice sorgente, codice eseguibile e istruzioni di compilazione) devono essere caricati nel sito internet istituzionale di ADM all’interno dell’area riservata agli OdV.
L’OdV dovrà mantenere tutto ciò che ritiene necessario per poter risalire, in caso di verifiche, al codice sorgente, codice eseguibile e istruzioni di compilazione partendo dai message digest caricati in area riservata.
Nel caso di più componenti logiche si suggerisce di organizzare il tutto all’interno di un archivio e di caricare in area riservata solo il message digest di tale archivio.

Attualmente il Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all’art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 16 dicembre 2019, n.157 non è entrato in vigore pertanto è sufficiente verificare che siano presenti quantomeno le informazioni relative a:

  • cognome e nome/ragione sociale
  • sede legale
  • codice fiscale/partita IVA
  • indirizzo email/PEC

Devono essere verificate quantomeno tutte le direttive comunitarie applicabili in base alla tipologia di apparecchio che devono intendersi inclusive e assorbenti rispetto alle direttive internazionali.

La normativa vigente prevede per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lettera c) del TULPS che la durata della partita possa variare in relazione all’abilità del giocatore. Il concetto di durata variabile in base all’abilità del giocatore deve intendersi come l’insieme delle regole di gioco che consentono di garantire diversità e intrattenimento al giocatore. Per proseguimento/prolungamento della partita, invece, ci si riferisce a quella situazione in cui, al termine della partita, viene data la possibilità al giocatore di proseguire inserendo denaro ed avviando una nuova partita. Nelle regole tecniche non viene specificato se gli apparecchi possano prolungare o meno la partita pertanto il proseguimento/prolungamento è consentito per tutti gli apparecchi ma solo quando si presenta la situazione 1) descritta nel quesito.

Fermo restando che non risulta possibile predeterminare e stabilire in modo puntuale tali aspetti senza aver preventivamente visionato l’apparecchio è possibile comunque effettuare alcune considerazioni generali.
I parametri di gioco, come il costo partita, possono essere modificati da menu di servizio purché rispettino i limiti previsti dalla normativa vigente, siano accuratamente descritti nella documentazione e chiaramente riportati al giocatore.
In relazione alle modalità di pagamento con monete, gettoni o strumenti elettronici, si evidenzia che è ammessa la certificazione di un esemplare di modello che preveda tutte e tre le opzioni relative alle modalità di pagamento, salvo poi l’installazione in esercizio con la scelta definitiva di una sola delle modalità previste.
In relazione alla possibilità di rendere l’erogatore di tagliandi opzionale, si evidenzia la necessità di procedere a doppia certificazione del modello di apparecchio, a seconda che sia prevista o meno l’erogazione di tagliandi.
Con riferimento alle c.d. ticket redemption che prevedono come opzione la possibilità di disattivazione del pagamento e di conseguenza, di utilizzo a tempo o scopo, si evidenzia che ove alla scelta dell’opzione consegua un mutamento nella tipologia di apparecchio sottoposto a verifica (es. da comma 7c-bis a comma 7c-ter), si dovrà procedere ad una doppia certificazione, dovendo considerarsi la predetta opzione come un elemento che opera una modifica della natura dell’apparecchio.

Le questioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) sono connesse tra loro, attenendo, sia pure sotto diversi aspetti e in varia misura, alla possibilità di accedere e intervenire sull’apparecchio. Non risulta possibile definire compiutamente ed esaustivamente modalità e livelli di accesso ovvero fornire indicazioni univoche sulle modalità più idonee a garantire l’immodificabilità dell’apparecchio, atteso che le stesse potrebbero variare a seconda della specifica tipologia di apparecchio da sottoporre a certificazione. In tal senso si rimette alle valutazioni del produttore/importatore l’individuazione della modalità più idonea, potendo soltanto prospettare, in questa sede e a mero titolo esemplificativo, il possibile utilizzo di strumenti quali chiavi non in uso alla generalità dei soggetti, gusci protettivi, password, ecc… Al riguardo si reputa di dover mantenere fermo che non potrebbe in ogni caso essere consentito l’accesso a chiunque, come ad es. il giocatore, in quanto lo stesso deve essere limitato soltanto ad alcuni soggetti, ad esempio il proprietario dell’apparecchio stesso.
I grandi simulatori “non interattivi” non possono essere inquadrati nella tipologia di cui all’art. 110, comma 7, lettera c) del TULPS dato che dovrebbero essere basati sull’abilità. Per essere inquadrati nella tipologia di cui all’art. 110, comma 7, lettera c-ter) del TULPS non devono consentire il pagamento della partita con le usuali modalità (moneta, gettone, strumenti elettronici di pagamento) ma solo tramite utilizzo a tempo o scopo. Possono essere inquadrati nella tipologia di cui all’art. 110, comma 7, lettera c-bis) del TULPS solo se possiedono le caratteristiche previste nelle regole tecniche. In caso contrario non possono essere ascritti ad alcuna delle tipologie di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS. Vi rientrano, ad esempio, molte attrazioni tra quelle previste per lo spettacolo viaggiante.
Per variante si intende un apparecchio che ha componenti sensibili uguali all’originale, stesso inquadramento giuridico e stesso inquadramento tributario.
Nelle regole tecniche le ruspe sono inquadrate come apparecchi di cui alla tipologia 7c-bis che non consentono l’erogazione di premi diversi dai tagliandi né vincite di altra natura. Pertanto, gli oggetti contenuti all’interno dell’apparecchio non possono essere erogati al suo esterno ma devono rimanere all’interno dell’apparecchio ed eventualmente essere conteggiati in modo automatico per le finalità di gioco.
Nel caso del flipper eventuali palline aggiuntive o ripetizioni della partita non sono considerate vincite e sono pertanto consentite, purché correttamente descritte nelle regole del gioco.