QUESITI PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONI
Nel dettaglio:
Richieste di autocertificazione:
- agli apparecchi meccanici presenti nelle autocertificazioni non avendo un identificativo univoco già definito ne viene generato uno all’esito.
- Agli apparecchi ante 2003 avendo già un codice identificativo non ne viene assegnato uno nuovo, continua ad essere identificato dal codice definito con la normativa precedente (dichiarato nella richiesta di autocertificazione).
Ad ogni apparecchio presente in una richiesta viene assegnato un codice identificativo univoco;
Richieste di nulla osta sostitutivi per apparecchi certificati a vecchie regole:
Agli apparecchi certificati a vecchie regole ed in possesso di un nulla osta di esercizio o un attestato di sospensione per i quali si richiede un nullaosta sostitutivo non viene assegnato uno nuovo codice identificativo, continua a valere il codice assegnato con la normativa precedente ( dichiarato nella richiesta).
Richieste di nuovi nulla osta di esercizio:
Le richieste di nuovi nulla osta di esercizio non definiscono mai un nuovo identificativo per l’apparecchio.
QUESITI OMOLOGAZIONI
ORGANISMI DI VERIFICA
Il TULPS definisce, per gli apparecchi 7A, il premio come “consistente in prodotti di piccola oggettistica, non controvertibile in denaro o scambiabile con premi di diversa specie, il cui valore non è superiore a venti volte il costo della partita”.
Con la dicitura “altri oggetti che inducano un’aspettativa di vincita al giocatore” dell’art. 3, comma 1, lett. m) non ci si riferisce agli oggetti di modico valore consentiti per gli apparecchi 7A ma ad altre tipologie di oggetti quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gratta e vinci, banconote, rotoli di tagliandi, ecc…
Ci si riferisce ad ogni altra utile informazione che il produttore/importatore potrà fornire a corredo dell’apparecchio per specificare le modalità di funzionamento e le sue caratteristiche con un grado di dettaglio maggiore.
Per le gettoniere a comparazione citate è sufficiente verificare che la periferica accetti solamente gettoni uguali a quello di riferimento controllando che solo gettoni uguali al campione siano accettati.
Per “immediatamente disponibili” deve intendersi qualsiasi contenuto in grado di essere riprodotto senza necessità di essere preventivamente scaricato da fonti esterne all’apparecchio.
I message digest (ovvero il risultato dell’algoritmo di hashing applicato a codice sorgente, codice eseguibile e istruzioni di compilazione) devono essere caricati nel sito internet istituzionale di ADM all’interno dell’area riservata agli OdV.
L’OdV dovrà mantenere tutto ciò che ritiene necessario per poter risalire, in caso di verifiche, al codice sorgente, codice eseguibile e istruzioni di compilazione partendo dai message digest caricati in area riservata.
Nel caso di più componenti logiche si suggerisce di organizzare il tutto all’interno di un archivio e di caricare in area riservata solo il message digest di tale archivio.
Attualmente il Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all’art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 16 dicembre 2019, n.157 non è entrato in vigore pertanto è sufficiente verificare che siano presenti quantomeno le informazioni relative a:
- cognome e nome/ragione sociale
- sede legale
- codice fiscale/partita IVA
- indirizzo email/PEC
Devono essere verificate quantomeno tutte le direttive comunitarie applicabili in base alla tipologia di apparecchio che devono intendersi inclusive e assorbenti rispetto alle direttive internazionali.
Fermo restando che non risulta possibile predeterminare e stabilire in modo puntuale tali aspetti senza aver preventivamente visionato l’apparecchio è possibile comunque effettuare alcune considerazioni generali.
I parametri di gioco, come il costo partita, possono essere modificati da menu di servizio purché rispettino i limiti previsti dalla normativa vigente, siano accuratamente descritti nella documentazione e chiaramente riportati al giocatore.
In relazione alle modalità di pagamento con monete, gettoni o strumenti elettronici, si evidenzia che è ammessa la certificazione di un esemplare di modello che preveda tutte e tre le opzioni relative alle modalità di pagamento, salvo poi l’installazione in esercizio con la scelta definitiva di una sola delle modalità previste.
In relazione alla possibilità di rendere l’erogatore di tagliandi opzionale, si evidenzia la necessità di procedere a doppia certificazione del modello di apparecchio, a seconda che sia prevista o meno l’erogazione di tagliandi.
Con riferimento alle c.d. ticket redemption che prevedono come opzione la possibilità di disattivazione del pagamento e di conseguenza, di utilizzo a tempo o scopo, si evidenzia che ove alla scelta dell’opzione consegua un mutamento nella tipologia di apparecchio sottoposto a verifica (es. da comma 7c-bis a comma 7c-ter), si dovrà procedere ad una doppia certificazione, dovendo considerarsi la predetta opzione come un elemento che opera una modifica della natura dell’apparecchio.